12 Giugno 2014

Dl Turismo: sì ad immagini su Internet, a patto che siano a bassa risoluzione!

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fotografo-2

Il decreto per la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in discussione alla Camera prevede una serie di interventi, alcuni dei quali anche interessanti, per rilanciare il settore in Italia. Bisogna segnalare una misura nell’articolo 9 che favorisce la digitalizzazione del settore, concedendo un credito d’imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017 a favore degli esercizi ricettivi nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo (wi-fi, siti web per mobile, e-commerce, promozioni e pubblicità ecc..).
Probabilmente questa non è la misura immediata per favorire le imprese turistiche, ma sempre meglio dei voucher del decreto destinazione Italia.

Una parte del decreto interessante della quale vorrei scrivere, è il comma 3 dell’articolo 12, in cui si intende semplificare la riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone. Al contempo, però, dispone che tale richiesta non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto.
Ottimo, si penserebbe, ma ragioniamoci: se vado a Milano e fotografo il Duomo e voglio mettere la foto sul mio blog personale che ha degli ads di Google (quindi in modo indiretto potrei guadagnarci), non posso farlo! Oppure non potrei mettere la foto sul mio profilo FB perché indirettamente Facebook potrebbe guadagnarci!

Ma andiamo avanti..

Il comma 3 prevede anche che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Si tratta di:

riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, nè l’esposizione dello stesso a fonti luminose, né l’uso di supporti.
Si tratterebbe, dunque, di immagini fotografiche acquisite tramite semplici macchine fotografiche o videocamere, smartphone, tablet, purché senza l’uso di flash o treppiedi. Ciò presuppone che chi utilizza un treppiedi o un flash sia un professionista e quindi ne tragga lucro? Ormai qualunque dispositivo ha un flash e molti amatori della fotografia possiedono un treppiedi. Non mi pare che questa possa essere una norma attuabile.

divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall’utente, se non a bassa risoluzione digitale.
E qui veniamo alla vera norma antistorica. In pratica viene detto che io posso fotografare il Duomo di Milano, ma che se voglio mettere la foto sui miei social network, devo farlo in bassa risoluzione digitale! Cioè in pratica dovrei photoshoppare l’immagine del Duomo, peggiorarla, e poi metterla liberamente sul mio sito o sulla mia pagina social! Che senso ha?

Presenterò degli emendamenti e farò degli interventi in commissione per sottolineare tutti questi punti.

4 Comments

  1. Federico Fanelli 12 Giugno 2014 at 18:19

    Mirella non te la prendere. Noi, di TURISMO, non c’abbiamo mai capito una mazza!! Pompei sta crollando. Bronzi di Riace abbandonati per 5 anni. Largo Argentina a Roma dedicato al piscio dei gatti. Ecc. Ecc. Guarda invece cos’è riuscito a fare DA SOLO Daniele Kilhgren a Matera con la Sextantio Srl ed anche in Abruzzo a Santo Stefano di Sessanio. Sto seguendo il DDL 2284 di Patrizia Terzoni VII Comm. Ambiente e Territorio sul quale “AVREI” un grande progetto di rilancio economico. Ma non riesco a contattare nessuno di voi onorevoli cittadini. Parteciperò al convegno MDF (Decrescita Felice) che si terrà lunedì 16 Giugno Sala Consiliare Piazza Campo Marzio 74, Montecitorio. Si parlerà anche di TURISMO SOSTENIBILE. Ciao Mirella VinciamoPoi !! Federico Fanelli http://www.39kappa.com

    • mliuzzi 12 Giugno 2014 at 18:32

      Ciao Federico!
      Ovviamente il mio articolo è sulle parti di competenza della mia commissione.
      Se vuoi, puoi inviarmi una mail all’indirizzo liuzzi_m@camera.it e giro i tuoi consigli ai miei colleghi.
      Mirella

  2. Federico Leva 1 Luglio 2014 at 17:12

    Il testo originale del DL in effetti era un vero aborto e l’esempio di Facebook è illuminante. Mi limito a tal proposito a copiare un commento del tesoriere dell’associazione Wikimedia Italia pubblicato altrove a caldo:
    —-

    [Esplora il significato del termine: C’è un problema di fondo: «a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione” sono inserite le seguenti: “, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.”;» I termini di servizio di Facebook – e per altri social network la situazione è molto simile – però dicono (https://www.facebook.com/legal/terms): «2 . Condivisione dei contenuti e delle informazioni […] 1. Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video (“Contenuti IP”), l’utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”). La Licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.» Vorrei proprio capire come può l’utente concedere una tale licenza a Facebook, in sostanza si stanno mettendo i cittadini di violare sistematicamente la legge precedente (non diversamente dalla situazione precedente). Altri punti sono sollevati in questo blog post: http://lucacorsato.it/2014/06/01/artbonus-e-riproduzioni-tra-omerta-e-comodo/). È interessante notare anche la leggerezza con cui il MIBACT stesso violi la legge postando fotografie su Facebook, si prenda, ad esempio, questo caso: https://www.facebook.com/MIBACT/posts/10152424906903711 Sono inoltre abbastanza infastidito dal fatto che il “postare foto sui social network” venga considerato utile, ma non il mettere le fotografie su Wikipedia, dove le licenze d’uso (e le leggi) si cerca di rispettarle nel modo migliore possibile. E con queste modifiche alla legge, da questo punto di vista, non è migliorato nulla. Fare le cose per bene (http://www.wikilovesmonuments.it/2013/09/perche-la-mia-citta-non-partecipa-a-wiki-loves-monuments/) rimane un’impresa del tutto non banale. Così è, se vi pare. Cristian Consonni Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera.] C’è un problema di fondo:
    «a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione” sono inserite le seguenti: “, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.”;»
    I termini di servizio di Facebook – e per altri social network la situazione è molto simile – però dicono (https://www.facebook.com/legal/terms):
    «2 . Condivisione dei contenuti e delle informazioni
    […]
    1. Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video (“Contenuti IP”), l’utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”). La Licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.»
    Vorrei proprio capire come può l’utente concedere una tale licenza a Facebook, in sostanza si stanno mettendo i cittadini di violare sistematicamente la legge precedente (non diversamente dalla situazione precedente). Altri punti sono sollevati in questo blog post: http://lucacorsato.it/2014/06/01/artbonus-e-riproduzioni-tra-omerta-e-comodo/).
    È interessante notare anche la leggerezza con cui il MIBACT stesso violi la legge postando fotografie su Facebook, si prenda, ad esempio, questo caso: https://www.facebook.com/MIBACT/posts/10152424906903711
    Sono inoltre abbastanza infastidito dal fatto che il “postare foto sui social network” venga considerato utile, ma non il mettere le fotografie su Wikipedia, dove le licenze d’uso (e le leggi) si cerca di rispettarle nel modo migliore possibile. E con queste modifiche alla legge, da questo punto di vista, non è migliorato nulla. Fare le cose per bene (http://www.wikilovesmonuments.it/2013/09/perche-la-mia-citta-non-partecipa-a-wiki-loves-monuments/) rimane un’impresa del tutto non banale.
    Così è, se vi pare.
    Cristian Consonni
    Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera.

  3. Giovanni D'Errico 3 Ottobre 2014 at 22:03

    Ci risiamo!
    Sarebbe meglio lasciare le cose come stanno, l’Italia vive di un’unica risorsa ed è quella delle multe!
    Mettono i limiti di velocità e promuovono auto che vanno a 300 kmh; mettono divieti di sosta anche nei terreni boschivi, divieto balneazione, divieto … divieto … e ancora divieto; addirittura se non paghi per tempo ti arriva il 100% di rincaro.
    La vista dovevano mettere sotto esame e ci stanno riuscendo.
    E la pazienza, dico la nostra, quando deve resistere ancora?
    Cosa aspettiamo a fermare questo decadimento sociale?
    Quando iniziamo a scendere in piazza con le ” mazze “?

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